CREDIT MANAGER MIZUYA: IL PRESIDIO ATTIVO NEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

CREDIT MANAGER MIZUYA: IL PRESIDIO ATTIVO NEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Il decreto legislativo 14/2019 ha riformato la legge fallimentare, istituendo il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La nuova legge cambia la tipologia di intervento: le aziende devono essere costantemente monitorate, in modo tale da poter intervenire subito nelle situazioni di crisi o di difficoltà con piani di risanamento aziendale.

In questo articolo vediamo le principali novità in tema di crisi d’impresa e quali opportunità offre il nuovo contesto delineato dal codice sia per le imprese che per i Credit Manager.

Con il nuovo codice cambia l’approccio alla crisi d’impresa a cominciare dal linguaggio utilizzato: la parola “fallimento” è abolita e viene sostituita dalla liquidazione giudiziale. Il codice di crisi d’impresa dà alle aziende nuovi strumenti per una diagnosi anticipata dello stato di difficoltà, con il fine di assicurare la continuità aziendale: introduce un sistema di allerta o early warning grazie al quale l’azienda sarà in grado di rilevare in anticipo eventuali segni di crisi.

Due sono gli obiettivi fondamentali che intende raggiungere:

  • anticipare stati di insolvenza o di crisi tramite un monitoraggio costante, per evitare il più possibili situazioni che diventino irreversibili;
  • proteggere la capacità imprenditoriale di coloro che sono minacciati da situazioni di crisi o insolvenza anche gravi.

Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa ha individuato nel CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) l’organo preposto all’elaborazione degli indicatori di allerta. Il 26 ottobre 2019 il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa contenente tutti gli indicatori individuati dal proprio collegio di esperti. Il sistema degli indicatori elaborato è un sistema gerarchico, in quanto l’applicazione degli indici deve avvenire in base ad una sequenza precisa. In pratica il superamento del valore di soglia del primo indice può far ipotizzare la presenza di crisi. Se non si supera questa soglia si passa alla valutazione del secondo indice e così via. Lo schema proposto dal CNDCEC è il seguente:

ll codice della crisi d’impresa ha implementato una procedura di allerta, che dovrebbe tempestivamente rilevare situazioni di crisi o di interruzione della normale continuità aziendale. Nell’ambito di questo nuovo processo il codice ha istituito un nuovo organismo, l’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa), composto da un tre esperti e costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I compiti principali di questo collegio sono essenzialmente due:

Fase di Allerta.

durante la quale l’organismo riceve le segnalazioni e provvede a individuare le misure anti-crisi.

Composizione Assistita della Crisi.

è la procedura che avvia le trattative con i creditori. L’OCRI affianca l’impresa in questa delicata fase di rinegoziazione dei propri debiti.

Il nuovo sistema di allerta coinvolge direttamente questo organo ed è una procedura extra-giudiziale. Ha come obiettivo fondamentale quello di rilevare tempestivamente segnali di crisi nelle aziende, tramite l’analisi di indicatori oggettivi, come i dati contabili di bilancio. Il nuovo sistema può essere attivato in diversi modi:

  • tramite l’imprenditore stesso, a cui il codice affida importanti obblighi di rilevazione tempestiva dei segnali di crisi;
  • tramite quei soggetti addetti al controllo dell’impresa (organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione);
  • tramite le PA creditrici (Agenzia delle Entrate, INPS, eccetera) che sono tenute alla segnalazione di imprese insolventi.

Quando viene fatta segnalazione all’OCRI, questo ha tempo quindici giorni lavorativi per convocare il debitore o la direzione aziendale per un’audizione in via riservata e confidenziale. Il collegio, dopo aver fatto questa audizione e valutato tutte le informazioni e i dati ricevuti, può disporre l’archiviazione della segnalazione nei seguenti due casi:

  • la crisi d’impresa non sussiste;
  • la società non rientra tra quelle obbligate alla procedura di allerta.

Se il collegio attesta la crisi d’impresa, individuerà le possibili misure da attuare e i tempi entro i quali risentirà l’impresa per rivedere insieme la situazione. Se l’azienda non ottempera a queste indicazioni nei termini fissati dall’OCRI, ne viene data immediata comunicazione a chi ha effettuato inizialmente la segnalazione.

La seconda fase (non obbligatoria se non sussistono i presupposti) viene avviata direttamente ed esclusivamente dal debitore stesso che ne fa istanza al collegio dell’OCRI, anche prima dell’audizione. Questo procedimento è la fase più avanzata della procedura di allerta: l’imprenditore avrà ben poco spazio per iniziative individuali.

Con la composizione assistita della crisi, l’OCRI affianca l’imprenditore debitore nel ricercare accordi e nel formulare trattative con i propri creditori. Lo aiuterà nella predisposizione di tutti i documenti necessari per ridiscutere i rapporti debitori. L’iter deve concludersi massimo in tre mesi dall’avvio del procedimento, prorogabili di altri tre mesi solo una volta. Durante questo periodo, l’impresa può rivolgersi al Tribunale di competenza e chiedere di attuare le misure cautelari e protettive: queste saranno concesse solo dopo che il Tribunale stesso avrà sentito il presidente dell’OCRI e chi ha fatto inizialmente la segnalazione di allerta.

Una delle novità introdotte dal codice di crisi d’impresa è il nuovo assetto organizzativo di cui dovranno dotarsi le imprese. La nuova organizzazione aziendale riguarderà l’aspetto organizzativo, amministrativo e contabile e dovrà essere adeguata alla natura e alle dimensioni dell’impresa, per poter:

  • rilevare tempestivamente la crisi di impresa o la perdita della continuità aziendale;
  • attivarsi subito per l’adozione di strumenti previsti per il superamento della crisi.

Questo aspetto mette particolarmente in crisi il settore delle piccole e medie imprese, dove solitamente è l’imprenditore stesso a gestire e controllare la società. Inoltre è importante per le imprese dotarsi di sistemi informativi e gestionali in grado di rilevare i giusti segnali, monitorando quei dati che possano far scattare il sistema di allerta.

In alcuni casi poi il codice ha previsto l’obbligo di nominare un organo di controllo o revisore:

  • quando la società deve redigere un bilancio consolidato;
  • quando la società controlla un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • quando la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità

Il sistema di allerta è stato integrato nel nuovo codice di crisi d’impresa da un sistema di misure premiali, che vanno a dare dei benefici agli imprenditori che spontaneamente fanno una segnalazione di crisi all’OCRI e ne seguano in buona fede le indicazioni.

Per affrontare al meglio le novità introdotte e descritte in precedenza importante sarà la scelta di affiancarsi ad un Credit Manager Mizuya.

Nagaishi



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