
08 Mar Credit Manager Mizuya:” La tutela del collaboratore, in caso di malattia, al tempo di Covid”
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La tutela del lavoratore in caso di malattia: diritti e doveri
Cosa succede al dipendente malato in caso di assenza dal lavoro? Dall’obbligo di reperibilità alla modalità di trasmissione del certificato medico, ecco tutto quello che è bene sapere sull’indennità di malattia (e non solo) al tempo di COVID-19
Ai sensi dell’art. 2110 del codice civile “in caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità.”
Pertanto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, al lavoratore assente per malattia spetta il diritto di percepire comunque una retribuzione, nella misura e per il tempo determinati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. A seconda dei casi, tale retribuzione graverà interamente a carico del datore di lavoro o sarà a carico dell’INPS; in questa seconda ipotesi, in particolare, l’Istituto previdenziale eroga un’indennità che può essere eventualmente integrata dal datore di lavoro.
Viene inoltre garantita per legge al dipendente assente per malattia la conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, nel corso del quale non potrà quindi essere licenziato dal proprio datore di lavoro. La durata del cosiddetto periodo di comporto viene definita dalla contrattazione collettiva applicata ed è generalmente quantificata in 180 giorni per anno civile. In ogni caso, il periodo di assenza dal lavoro per malattia è inoltre computato nell’anzianità di servizio del lavoratore.
A chi spetta l’indennità di malattia per lavoratori dipendenti?
L’INPS, contestualmente al verificarsi di un evento morboso che determini l’incapacità temporanea al lavoro, eroga un’indennità di malattia alle seguenti tipologie di lavoratori subordinati:
- operai del settore industria
- operai e impiegati del settore terziario e servizi
- lavoratori dell’agricoltura
- apprendisti
- disoccupati
- lavoratori sospesi dal lavoro
- lavoratori dello spettacolo
- lavoratori marittimi
Tale indennità invece non spetta (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) a:
- collaboratori familiari (colf e badanti)
- impiegati dell’industria
- quadri (industria e artigianato)
- dirigenti
- portieri
- lavoratori autonomi
Per poterne fruire, il lavoratore ha l’obbligo di farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante, che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS, immediatamente o il giorno successivo alla visita che ha attestato la malattia. A differenza di quanto non accadesse in passato, salvo specifiche eccezioni, al dipendente non spetta dunque più l’obbligo di trasmissione del certificato, ma gli compete comunque l’onere di accertarsi della correttezza dei dati inseriti dal medico, compresi quelli anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità (la cui variazione andrà sempre tempestivamente segnalata alla struttura territoriale di competenza e, di riflesso, al datore di lavoro). Qualora fosse espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il lavoratore deve inoltre fornire il numero di protocollo identificativo del certificato rilasciatogli dal medico.
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Jigen