Credit Manager Mizuya: “nuove norme sul Default Aziendale e la tempestività del Regulator al tempo del Covid”

Credit Manager Mizuya: “nuove norme sul Default Aziendale e la tempestività del Regulator al tempo del Covid”

Dal 1 gennaio 2021 entrano (?) in vigore le nuove norme in materia di “default aziendale”, nel rispetto delle nuove regole europee, che avranno conseguenze pregiudizievoli (quasi vessatorie) su i nostri imprenditori, grandi e piccoli che siano….

Il Regolamento Europeo n.575/2013 ha, infatti,  previsto che nel caso in cui un imprenditore sia  in arretrato con i pagamenti nei confronti di un istituto di credito per oltre 90 giorni  o l’intermediario ritenga  improbabile che il debitore adempia alla sua obbligazione  senza procedere all’escussione delle sue garanzie, la sua esposizione debitoria viene qualificata eccessiva e, quindi, classificata in default.

 E’ evidente che il cardine della sopra citata disciplina europea è la determinazione della soglia di esposizione debitoria che fa scattare, da parte della banca, la classificazione dell’imprenditore/debitore come in default (soglia, quindi, che l’imprenditore, che per varie decisioni e/o necessità  aziendali è stato costretto a richiedere un finanziamento ad una banca, non deve in alcun modo superare).

Su questo punto sia la Banca d’Italia, sia una guida dell’ABI (che hanno offerto necessari chiarimenti sulla disciplina di cui al regolamento CE n.575/2013) hanno evidenziato come le soglie indicate dal suddetto regolamento siano molto più stringenti di quelle applicate dalla precedentemente normativa.

 La guida dell’ABI  chiarisce che la soglia di rilevanza è caratterizzata da due componenti, una relativa e una assoluta. La componente relativa è pari all’1% dell’esposizione complessiva  del debitore qualsiasi sia la controparte; la componente assoluta  è pari a € 100,00 per una esposizione al dettaglio e  pari ad € 500,00 per tutte le altre esposizioni Inoltre, l’insolvenza non si considera in rapporto ad una singola posizione debitoria, ma coinvolge tutte le esposizione relative all’intero gruppo bancario

La banca inoltre, sempre secondo tale normativa, deve compiere un’attività di analisi e di indagine al fine di verificare se il default di un imprenditore potrebbe incidere anche sulle altre posizioni debitorie facenti capo ad altri soggetti. Dovrebbe quindi verificare le varie connessioni esistenti.

Facciamo un esempio: la società A chiede un prestito alla Banca Beta di € 500.000,00  e tale obbligazione viene garantita del socio Tizio. Si potrebbe verificare che la società A non riesca ad adempiere la sua obbligazione,( per es. pagamento mensile di una rata di € 5000,00), in questo caso è superata sia la componente assoluta che quella relativa, da quel momento decorre il termine di 90 giorni , decorso il quale l’imprenditore sarà considerato in default

La banca creditrice, a questo punto, stante l’insolvenza della società A, procederà ad attivare la garanzia offerta dal socio Tizio che, qualora dovesse trovarsi in una situazione di difficoltà economica (avendo verosimilmente investito tutto nella sua azienda) potrebbe non avere i mezzi per poter adempiere la garanzia e, quindi, dichiarato insolvente anche lui, correrà il serio rischio di un collasso patrimoniale completo (in quanto anche la sua società è oramai insolvente).  

Inoltre se la società A verrà considerata in default, chi potrà riconoscergli altri finanziamenti visto la sua insolvenza?

Appare evidente che le sopra citate basse soglie di esposizione debitoria, tali da far scattare il default, sono estremamente pregiudizievoli (per non dire vessatorie) nei confronti degli imprenditori che, in molti casi, non pianificano o hanno difficoltà a pianificare la liquidità di cassa, gli investimenti e il rispetto delle scadenze.

Questa situazione, già complessa, come detto, a causa delle basse soglie di rilevanza considerate, arriva ad assumere le dimensioni di un asteroide sugli imprenditori italiani che (del tutto imprevedibilmente) si sono trovati ad affrontare una Pandemia.

In merito, appaiono quanto mai tempestive quanto opportune le linee guida emanate  dall’EBA in data 02-12-20, che testualmente prevedono che “Dopo aver monitorato attentamente gli sviluppi della pandemia COVID-19 e, in particolare, l’impatto della seconda ondata COVID-19 e le relative restrizioni governative adottate in molti paesi dell’UE, l’Autorità bancaria europea (EBA) ha deciso di riattivare le sue linee guida moratorie legislative e non legislative. Questa riattivazione garantirà che anche i prestiti, che in precedenza non avevano beneficiato di moratorie di pagamento, possano ora beneficiarne. Il ruolo delle banche nell’assicurare il flusso continuo di prestiti ai clienti rimane della massima importanza e con la riattivazione di queste Linee guida, l’EBA riconosce le circostanze eccezionali della seconda ondata COVID-19. Le linee guida riviste dell’ABE, che si applicheranno fino al 31 marzo 2021, includono ulteriori salvaguardie contro il rischio di un aumento indebito delle perdite non riconosciute nel bilancio delle banche”.

La finalità perseguita dall’EBA è quella di concedere maggiore ossigeno ai debitori e, nel contempo, di garantire un flusso continuo di prestiti ai soggetti economici tale da assicurare un vitale supporto al mercato.

In tal modo, le sopra citate linee guida dell’EBA dovrebbero determinare un sostanziale rinvio nel tempo (31 marzo 2021) dell’applicazione del regolamento CE n.575/2013.

Si può concludere, quindi,  con una viva esortazione rivolta ai nostri imprenditori, ovvero di non attendere passivamente la data del 31 marzo 2021 e di cogliere l’occasione costituita dall’attuale dura fase storica per spogliarsi del sistema basato sull’ “improvvisazione”  o su tipiche frasi come “poi vediamo”, “ tanto non succede”. E’ il momento per organizzarsi, per gestire con maggiore criterio l’ attività imprenditoriale, così da fronteggiare adeguatamente l’imprevedibile e per crescere in un sistema economico sano.

Morgana



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