“Dal 16 luglio attivo il Codice della Crisi ed Insolvenza: le Imprese italiane si sono preparate come lo Stato?”

“Dal 16 luglio attivo il Codice della Crisi ed Insolvenza: le Imprese italiane si sono preparate come lo Stato?”

Promessa: “NON DIREMO MAI Vi AVEVAMO AVVERTITO” in questo editoriale!!!!

Ormai è di fatto “ufficiale” e dal prossimo 16 luglio non si parlerà più di fallimento.
L’art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii), definisce l’adeguato assetto organizzativo impattando in modo significativo su due pilastri: la gestione dell’impresa e la responsabilità dell’imprenditore.

L’Unione Europea aveva chiesto a tutti gli Stati Membri di definire le misure e le procedure volte al risanamento dell’impresa al fine di consentirle di prevenire lo stato di insolvenza e quindi riducendo i rischi delle liquidazioni.

Il Legislatore Europeo prevede che se in presenza di imprese non risanabili queste vengano liquidate senza ritardo al fine di contenere gli effetti generati, a danno dei creditori ed al sistema economico nel suo complesso, a seguito di  ristrutturazioni inefficaci.

La responsabilità diretta degli Imprenditori viene sancita proprio con l’art. 3 del Ccii denominato “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”.
L’imprenditore individuale dovrà adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
L’imprenditore collettivo dovrà istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 c.c..
Il terzo comma dell’art. 3 del Ccii indica i parametri da monitorare per attivare le misure per  l’emersione della crisi. Si dovrà continuamente:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 (analogo principio lo troviamo anche nel LOM-EBA Forward looking);
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2.

Il comma 4 dell’art.3 del Ccii indica quali sono gli elementi di allert di cui al comma 3:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti del Fisco e dell’Inps nelle soglie previste dal nuovo articolo 25-novies, comma 1 CCII di ammontare oggetto di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione).

In questi mesi, i Creditori pubblici qualificati si sono “preparati”.
Dal 16 luglio p.v. Inps, Inail ed Agenzia Entrate scriveranno alle imprese con debiti oltre soglia per spingerle ad attivare la composizione negoziata della crisi (Cnc).
Quali sono le soglie di segnalazione:
I debiti verso l’Inps ed INAIL: se con ritardo oltre 90 giorni, per le imprese con lavoratori saranno rilevanti oltre il 30% di quelli dovuti nell’anno precedente con un minimo di euro 15.000, mentre per le imprese senza lavoratori la soglia è fissata in euro 5.000.
Per l’Agenzia delle Entrate, diverrà rilevante l’esistenza di un debito scaduto e non versato per Iva risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore ad euro 5.000.
L’art. 25 novies, richiamato anche per gli assetti organizzativi, introduce i meccanismi di segnalazione “coattiva” che gli enti previdenziali e l’Agenzia delle Entrate saranno tenuti ad azionare ai fini dell’allerta precoce.

La segnalazione verrà inviata all’imprenditore e, se esistente, all’organo di controllo e, in caso di organo collegiale, al presidente del collegio sindacale.
Il nuovo sistema mira a stimolare la singola impresa affinché si attivi tempestivamente per verificare le cause dei propri inadempimenti e per porvi rimedio con gli strumenti disciplinati dal dl 118/2021, ora inclusi nel Codice della crisi d’impresa (Ccii).

Le imprese non potranno più gestire con “elasticità” i debiti previdenziali ed erariali.

Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, verranno rilevate in funzione della tipologia di Impresa i tre scaglioni fissati dalla disposizione:
– 100.000€ per le imprese individuali,
– 200.000€ per le società di persone,
– 500.000€ per le altre società.
Le segnalazioni dovranno essere anche valutate dagli organi di controllo societario in base all’art. 25 octies Ccii che imporrà di invitare gli amministratori ad attivare la Cnc come già oggi avviene in base all’art. 15 del dl 118/2021 convertito nella legge 147/2021.

Il Codice della Crisi ed Insolvenza rappresenterà “benchmark di riferimento” per qulle imprese che si sono organizzate in questi anni.
Rappresenterà un potenziale SERIO pericolo per quelle che hanno invece “rinviato nel tempo” questo tema così articolato e che, a tutti gli effetti, lo subiranno come una “forma coercitiva” con cui implementare il loro modello di gestione del rischio di impresa.

Noi….comunque sia….ci siamo.

Marketing Mizuya



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