08 Ago Estate 2022 per le imprese italiane: finché c’è vacanza c’è speranza (seconda parte)
In questi giorni la maggior parte delle Imprese sono “chiuse per ferie”.
L’economia e la finanza di impresa…proseguono le rispettive dinamiche….e con essi anche le iniziative di sostegno a favore delle Imprese…
Tra le diverse notizie che si susseguono in queste ore, merita, a nostro avviso, attenzione quella contenuta nella Circolare n.6/2022 emessa dal MedioCredito Centrale lo scorso 03 agosto.
Dal 30 agosto p.v. la Tua Impresa potrà presentare domanda di garanzia a valere sul Quadro Temporaneo di Crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione subita dall’Ucraina da parte della Russia.
La Tua richiesta come soggetto beneficiario potrà essere trasmessa al Fondo nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:
a) se come beneficiario finale hai esigenze di liquidità direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa;
b) se come beneficiario finale non sei stato sottoposto alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito
dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devi essere posseduto o controllato da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni;
c) le operazioni finanziarie devono rispettare i seguenti requisiti:
– la durata dell’operazione finanziaria non è superiore a 96 mesi
– l’importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del TCF, non può essere superiore, alternativamente:
al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi
conclusi, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
al 50% dei costi sostenuti per l’energia (a titolo esemplificativo: le spese per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della presente richiesta di agevolazione.
al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 6 mesi, nel caso di imprese diverse dalle PMI con numero di dipendenti non superiore a 499, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Si specifica, inoltre, che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19;
Ammontare delle Garanzie previste:
– all’80% in favore delle tipologie di soggetto beneficiario finale e di operazione finanziaria per le quali non si applica il modello di valutazione del Fondo ai sensi dell’art.6, comma 2 del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto).
Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
– all’80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
– all’80% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
– al 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla
realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all’80%.
Importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro.
Innalzamento delle percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi, in favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall’articolo 16 del DL Aiuti;
E’ prevista la Gratuità dell’intervento del Fondo, nei confronti delle imprese che operano in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.
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